A che distanza dalla recinzione del vicino si possono piantare gli alberi? La legge è chiara

Avete deciso di piantare alberi, siepi o piante vicino alla recinzione che vi separa dal vicino? Ottimo, ma ricordatevi che ci sono delle regole da rispettare. Se è vero che ognuno a casa propria fa quello che vuole, questo è valido fino a quando ciò che si fa non lede la libertà del vicino o va contro leggi e regolamenti esistenti. Quindi andiamo a vedere a che distanza dalla recinzione del vicino si possono piantare gli alberi.

Distanza dalla recinzione per piantare gli alberi

alberi piantati

Il cinismo e il buon senso direbbero di non piantare gli alberi troppo vicino alla recinzione per evitare che i vicini o i passanti furbetti possano rubarvi frutti, rami e fiori. Quello che però a noi interessa, è cosa dice la legge.

Fermo restando che bisogna sempre controllare che non ci siano regolamenti comunali o leggi regionali che dettino norme ancora più restrittive, ecco che in materia di distanza di piantumazione di alberi, piante o siepi dai confini delle recinzioni dei vicini, fa fede il Codice Civile, in particolare l’articolo 892.

La prima cosa che l’articolo 892 fa è distinguere fra alberi ad alto fusto e alberi non ad alto fusto:

  • alberi ad alto fusto: sono quelli il cui fusto, con tronco semplice o diviso in rami, cresce ad altezza notevole. Fra di essi abbiamo noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi e platani. Una sentenza della Cassazione parlava di tronco che si ramifichi ad altezze superiori ai tre metri. In questo caso, il Codice Civile indica che tali piante possono essere piantate a tre metri di distanza dal confine
  • alberi non ad alto fusto: sono quelli il cui fusto non supera i tre metri (compresi gli alberi di fico). In questo caso si possono piantare a un metro e mezzo dalla recinzione di confine
alberi case

La Cassazione, poi, ha ricordato anche che il divieto di piantumare alberi alti più di tre metri a una distanza di almeno tre metri dal confine, vale anche per gli alberi non piantumati direttamente nel terreno, ma anche quelli piantati in contenitori infissi al suolo. Questo perché lo scopo di tali norme e distanza è impedire che la parte aerea degli alberi crei danno al vicino, diminuendo l’aria, la luce, il sole o anche il panorama.

L’articolo del Codice Civile, poi, tiene anche in considerazione l’eventuale presenza di un muro divisorio fra le due proprietà. Nel caso sia presente il muro, queste distanze possono non essere osservate, ma solo a patto che le piante non superino in altezza la sommità del muro.

Tutto quanto visto finora, però, vale per gli alberi ad alto fusto. L’articolo 892, poi, continua parlando anche di arbusti, siepi, viti e piante da frutto. Queste sono le distanze da rispettare:

  • viti, arbusti (per la legge anche il granoturco si classifica come arbusto in questo caso), siepi e piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo: mezzo metro di distanza
  • siepi di ontano, di castagno o piante similari: un metro di distanza
  • siepi di robinie: due metri
alberi case vicine

Ma cosa succedede se il vicino non ha rispettato tali distanze? Beh, ci pensano gli articoli 894, 895 e 896 a spiegarcelo:

  • estirpazione: se le piante del vicino sono piantate a distanze minori di quelle previste, ecco che si può esigere l’estirpazione degli alberi o delle siepi. E questo può avvenire indipendentemente dal fatto che abbia subito un danno. Tuttavia il diritto di estirpazione decade se il proprietario degli alberi o delle siepi ha acquisito il diritto di piantarli a distanza inferiore. Questo succede nel caso di usucapione per piante piantumate da più di venti anni o alberi facenti parte di un filare posto lungo il confine
  • tagliare i rami che sporgono: il vicino può obbligare il proprietario dell’albero a tagliare i rami che sporgono nella sua proprietà (o può anche tagliarli lui direttamente). Inoltre lo stesso vicino può direttamente tagliare le radici che invadono la sua proprietà. Per quanto riguarda i frutti che cadono sulla proprietà del vicino, non appartengono al proprietario della pianta, bensì al proprietario della terra su cui cadono

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